18 Maggio 2024
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ELEZIONI EUROPEE 2024 - COME SI VOTA

03-05-2024 07:10 - News
Ai sensi del Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, possono votare all’estero per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all’Italia:

– i cittadini italiani residenti in uno Stato membro dell’Unione europea e iscritti all’AIRE;
– i cittadini italiani e i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente in un Paese membro dell’UE per motivi di studio o di lavoro, presentando alla rappresentanza diplomatico-consolare competente per il luogo di temporaneo domicilio una domanda indirizzata al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti. La richiesta deve essere presentata entro l’ottantesimo giorno antecedente l’ultimo giorno delle votazioni.

I cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni dei membri della Camera e del Senato, per i referendum abrogativi e costituzionali di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Ove costituiti, i cittadini possono partecipare anche all’elezione dei Comitati degli italiani residenti all’estero (COMITES). Il voto all’estero non è invece previsto per l’elezione dei Consigli regionali, comunali e provinciali, né per i referendum locali.

Il voto all’estero per le elezioni politiche e i referendum nazionali è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). Per le elezioni politiche i cittadini italiani votano per i candidati della Circoscrizione Estero, prevista dagli art. 48, 56 e 57 della Costituzione. Possono essere ammessi al voto anche i cittadini temporaneamente domiciliati all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Per partecipare al voto per corrispondenza questi cittadini devono presentare apposita istanza al proprio Comune di residenza entro il 32° antecedente il giorno delle votazioni in Italia.

Il voto all’estero per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo è invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483). A differenza delle consultazioni elettorali regolate dalla L. 459/2001, alle elezioni del Parlamento europeo possono partecipare solo i connazionali residenti in un Paese membro dell’UE e iscritti all’AIRE (tali connazionali possono tuttavia optare per partecipare all’elezione dei rappresentanti al PE spettanti al Paese membro di residenza).

Anche in questo caso è ammesso il voto dei connazionali temporaneamente presenti all’estero (in un Paese membro dell’UE) per motivi di lavoro o studio, previa apposita istanza da presentare entro l’ottantesimo giorno antecedente l’ultimo giorno delle votazioni alla rappresentanza diplomatico-consolare competente in base al temporaneo domicilio.

Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero (legge 23 ottobre 2003, n. 286, e ), purché siano residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi alla data delle elezioni e purché nella circoscrizione risiedano almeno tremila italiani (al di sotto di questa soglia la legge non prevede l’elezione dei COMITES). In questo caso non possono quindi essere ammessi i connazionali solo temporaneamente presenti all’estero.



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